capitolo i - costituzione delle confraternite
Art.1
Sono costituite nella Diocesi di Ventimiglia - Sanremo le associazioni ecclesiastiche pubbliche denominate Confraternite
Art.2
Scopo delle Confraternite è :
§ I L'incremento del Culto pubblico negli ambiti e nei modi che sono loro propri , promuovendo la preparazione e la partecipazione attiva dei confratelli alla Sacra Liturgia e negli altri atti di culto e di devozione , specialmente in suffragio dei defunti.
Tale preparazione e partecipazione va intesa non solo per le celebrazioni previste dallo Statuto , ma soprattutto per quelle della comunità diocesana e parrocchiale cui le Confraternite appartengono.
§ II La formazione religiosa e morale degli ascritti , promuovendone la vita di fede e la partecipazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione Eucaristica.
§ III Sarà impegno particolare delle Confraternite , tenuto conto della fisionomia di ciascuna:
a) intensificare il culto verso il Ss.mo Sacramento con leducazione alla visita frequente , con la partecipazione alladorazione nelle esposizioni solenni e alle processioni eucaristiche ;
b) tenere viva la devozione alla Passione di Nostro Signore e al Santo Crocefisso ;
c) propagandare la recita del S.Rosario in seno alle famiglie e zelare con questo mezzo la devozione alla Ss.ma Vergine ;
d) suffragare i confratelli e le consorelle defunte.
§ IV Promuovere lesercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali , avendo particolare cura dei settori lasciati scoperti dellassistenza prestata dagli Enti Pubblici e dalliniziativa privata.
Art. 3
§ I Lerezione delle singole Confraternite nella Diocesi spetta al Vescovo Diocesano , a norma dei cann. 301 e 310-1 del C.J.C. Non saranno erette Confraternite che non abbiano almeno dodici membri.
§ II Per lo stesso decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica , a tenore del can.313 C.J.C. Quanto alla personalità giuridica civile ci si atterrà alle norme concordatarie.
Art.4
§ I Tutte le Confraternite della Diocesi fanno riferimento al Priorato , Organismo di coordinamento, di rappresentanza e di vigilanza delle attività delle stesse Confraternite. E pure suo impegno promuovere iniziative diocesane e zonali di catechesi e formazione.
§ II Il Priorato è presieduto dal Delegato Vescovile per le Confraternite, che agisce con tutti i poteri ricevuti dal Vescovo ed in dipendenza da lui.
§ III Il Priorato è retto da Statuto proprio.
CAPITOLO ii - MEMBRI DELLE CONFRATERNITE
art. 5
Fanno parte di tali associazioni uomini con il nome di confratelli e donne con il nome di consorelle, che abbiano raggiunto almeno il 14° anno di età e che , avendo richiesto esplicitamente con libertà e consapevolezza di entrare a far parte della Confraternita , vi siano legittimamente ammessi.
Lammissione non avverrà senza che sia preceduta da una congrua preparazione.
Art. 6
§ I Prima dellaccettazione sarà compito del Consiglio della Confraternita di informarsi sullidoneità (qualità e costumi dei candidati) , specie udito il proprio Parroco.
§ II Non possono essere validamente ammessi :
a) i non cattolici;
b) gli iscritti a sette condannate dalla Chiesa o ad Associazioni i cui scopi o ispirazioni ideologiche non possono conciliarsi con la religione cattolica;
c) chi sia colpito da censura ecclesiastica ;
d) coloro che secondo la morale della Chiesa cattolica vivono in situazione irregolare ( non chi abbia subito divorzio , rimanendo fedele alla dottrina cattolica sulla indissolubilità del matrimonio);
e) gli abituali profanatori del giorno festivo, i trasgressori notori del precetto pasquale, in genere chi vive con poca edificazione dei fedeli.
Art. 7
L iscrizione e la vestizione avverranno nelle tradizionali forme , secondo le indicazioni dello Statuto della Confraternita.
CAPITOLO III - DEI DOVERI
Art. 8
§ I Quanti verranno ammessi alla Confraternita avranno il dovere di osservare le leggi generali e particolari della Chiesa , nonché gli Statuti della Confraternita , di perseguire i fini , di partecipare alle attività;
§ II In particolare tutti i confratelli e le consorelle devono :
a) tenere una condotta cristiana ed essere amanti della concordia;
b) essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia.
Art. 9
§ I Chi non osserverà abitualmente i doveri di cui allart. 8 , se non recede dopo il richiamo del Priore , verrà espulso con provvedimento del Consiglio.
§ II Contro la decisione del Consiglio Direttivo, è concessa facoltà di ricorso presso il Priorato che potrà confermare o mutare la decisione stessa.
§ III Qualora un membro della Confraternita , dopo lunga, fedele e lodevole appartenenza, non fosse più in grado per età od altra ragionevole causa di partecipare attivamente alla vita dellAssociazione e di adempierne abitualmente i doveri, potrà essere dichiarato dal Consiglio Confratello Emerito o Consorella Emerita , e continuerà a godere di voce attiva.
§ IV Spetta al consiglio di decidere se sia conveniente attribuire il titolo di Confratello onorario o di Consorella onoraria a persone che abitualmente non possono adempiere ai doveri della Confraternita ( per es. perché non residenti nella parrocchia) , ma hanno con essa particolare legame o benemerenza. Essi non avranno voce né attiva né passiva.
Art. 10
Edovere di ogni ascritto versare le quote annuali stabilite a tenore dellart.54 : tre anni di morosità continuata rendono lascritto tecnicamente dimissionario.
Art.11
Chi , per qualche motivo , ha perso la condizione di membro della Confraternita può chiedere al consiglio della Confraternita di essere riammesso. Spetta al Consiglio stesso :
a) esaminare se sono cessate le cause che hanno provocato la dimissione ;
b) decidere in merito allaccoglimento della richiesta;
c) decidere in merito alla regolazione della posizione economica (circa le quote da versare ) , specie se la decadenza fosse sopravvenuta in applicazione all
art. 10
CAPITOLO IV DEI DIRITTI
ART. 12
I Confratelli e le Consorelle dal compimento del 18° anno di età hanno voce attiva e passiva , cioè godono del diritto di eleggere e di essere eletti .
Art. 13
§ I Gli ascritti hanno diritto a partecipare alla vita della Confraternita ,nelle attività esercitate a norma dello statuto.
§ II Gli stessi godono dei benefici spirituali in vita e dei suffragi in morte.
Art. 14
Quanto al suffragio :
a) i confratelli e le consorelle interverranno al funerale degli ascritti secondo le consuetudini ; potranno indossare la loro divisa anche i Priori di altre Confraternite;
b) le modalità della partecipazione ai funerali degli ascritti sono subordinate alle disposizioni date dal Parroco nelle singole parrocchie ; sia comunque una partecipazione attiva, secondo le regole liturgiche e le esigenze spirituali , specialmente con la Comunione Eucaristica nella Messa esequiale;
c) si faccia la tradizionale visita al domicilio del defunto per la veglia funebre, da tenersi a norma del Rituale, che ammette la recita del S. Rosario, secondo la tradizione;
d) si farà anche celebrare una S. Messa di suffragio (eventualmente fuori dalla sede delloratorio) dandone tempestiva informazione ai Confratelli ed alle consorelle.
Art. 15
§ I La divisa di tutti gli ascritti alle Confraternite , confratelli e consorelle, consiste in : cappa di vari colori, cingolo ed eventualmente tabarrino o scapolare . La descrizione della divisa deve essere riportata sulla pagella di aggregazione con una nota che faccia conoscere ai confratelli ed alle consorelle il significato della tradizione storica che giustifica tale divisa.
§ II Gli ascritti che non indosseranno la divisa , quando prescritta , non potranno prendere il posto tra i confratelli e le consorelle.
§ III Il Confratello che indossa la divisa quando prescritta, si curi di mantenerla sempre in buon ordine; in ogni caso è bene che la cappa copra almeno le ginocchia ed il cingolo sia adeguatamente lungo.
§ IV Solo chi ha fatto regolare vestizione ed è ascritto nellelenco dei membri effettivi potrà indossare al completo la divisa della Confraternita.
CAPITOLO V CULTO, PREDICAZIONE E CATECHESI
art. 16
Le sacre funzioni saranno celebrate con partecipazione cosciente , attiva e fruttuosa e , se del caso , con solennità , attuandosi nel culto uno degli scopi primari delle Confraternite.
Art.17
§ I Gli atti di culto compiuti nelloratorio non siano in concomitanza con funzioni parrocchiali, né con iniziative parrocchiali di predicazione , in modo che non solo si creino condizioni di alternativa tra detti atti, ma anzi si favorisca la partecipazione dei confratelli e delle consorelle alla vita parrocchiale . Per questo , tenuto anche conto che occorre anche il consenso dellAssistente ecclesiastico nellorganizzazione di quanto è legato al culto nellOratorio , si concordino gli orari e le iniziative con il Parroco informando preventivamente circa linvito a Sacerdoti per la predicazione da tenersi nellOratorio.
§ II Le Confraternite che , non avendo una propria chiesa o Oratorio, officiano nella chiesa parrocchiale, dipendono dal Parroco per le sacre funzioni.
§ III Sono proibite negli Oratori le funzioni del Triduo Sacro.
Art.18
Il Consiglio della Confraternita è impegnato:
a) a provvedere perché si ottemperi agli oneri di celebrazione delle Ss. Messe ;
b) a tenere annualmente un ritiro spirituale per i propri aggregati ; è auspicabile che si organizzino incontri di preghiera e di catechesi in preparazione a particolari ricorrenze , qualora non vi siano iniziative parrocchiali;
c) a provvedere perché i confratelli e le consorelle prendano parte ai corsi sistematici di catechesi per gli adulti tenuti in parrocchia o, mancando questi , a organizzarli per gli ascritti;
d) promuovere la partecipazione in cappa alle feste del santo Titolare della chiesa parrocchiale e del Santo Patrono della Parrocchia;
e) a promuovere ladorazione pubblica del Ss.mo Sacramento, in cappa e possibilmente secondo un turno concordato con il Parroco , nella chiesa parrocchiale in occasione delle Quarantore o Adorazione solenne ;
f) a far intervenire la Confraternita , con le insegne , ma esclusi i crocefissi processionali, alla processione del CORPUS DOMINI;
g) a rispondere sollecitamente e con impegno a tutte le manifestazioni indette dal Priorato ;
h) a comunicare tempestivamente al Parroco o al cappellano o delegato , data e luogo delle adunanze dellAssemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 19
Senza licenza dellordinario non si può conservare il Ss.mo Sacramento negli Oratori (can. 934 § 1 n. 2 ).
Art. 20
Solo i Confratelli , ma non le Consorelle , potranno prendere posto nel coro e nel presbiterio.
CAPITOLO VI - DEI PELLEGRIGGI
Art. 21
E dovere di ogni Confraternita partecipare al Grande pellegrinaggio detto raduno, che si tiene ogni anno , normalmente in primavera , in una città dItalia.
Art.22
Eventuali aggregazioni ufficiali delle Confraternite con le insegne e pellegrinaggi che si tengono fuori Diocesi , dovranno essere autorizzate per iscritto dal Delegato Vescovile per le Confraternite .
Art. 23
Si considera autorizzato un pellegrinaggio della Confraternita, se presieduto dal Parroco o dal suo delegato , in caso contrario non lo si considera autorizzato.
CAPITOLO VII DELLE PROCESSIONI
Art. 24
Per le processioni ci si atterrà alle norme date o dal Vescovo , come richiesto dal can. 944§ 2 C.J.C., o dal proprio Parroco.
Art. 25
Tutti i Confratelli siano consapevoli che le processioni sono atti di culto e pertanto vi partecipino con la debita devozione dando pubblica testimonianza di fede . I responsabili provvedano ad una formazione al riguardo ed intervengano a correggere ove il comportamento non fosse di edificazione.
Art. 26
E dovere di ogni Confraternita intervenire a tutte le processioni della propria parrocchia . Per la processione del Corpus Domini ci si attenga a quanto disposto dallart. 18 f).
Art.27
Se la processione è organizzata da una Confraternita , il Priore di essa , sentito il parere del Parroco , provveda perché la processione sia decorosa , non lunga ed eviti itinerari troppo elaborati o giri viziosi , anche correggendo consuetudini secondo le esigenze odierne.
Art. 28
Tutti i Confratelli , si faranno dovere di prendere parte agli atti liturgici che precedono o seguono la processione .
CAPITOLO VIII DEL GOVERNO DELLA CONFRATERNITA
Art. 29
Il supremo organismo di governo della Confraternita è lAdunanza Generale o Assemblea alla quale partecipano tutti gli ascritti alla Confraternita e Consorelle.
Art. 30
AllAssemblea spetta :
a) lelezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo secondo le singole cariche e dei revisori dei conti;
b) deliberare le linee programmatiche di indole generale circa la vita delle Confraternite ;
c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Confraternita ;
d) dare il proprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni della Confraternita.
Art. 31
§ I Le adunanze dellAssemblea si terranno almeno due volte allanno. Una entro dicembre per lapprovazione del bilancio preventivo; una entro marzo per lapprovazione del bilancio consuntivo .
Ogni tre anni, nelladunanza di fine anno , si procederà anche allelezione dei membri del nuovo Consiglio direttivo e dei revisori dei conti ( vedi cap. IX).
§ II Oltre i casi indicati , lAssemblea potrà essere convocata anche su deliberazione del Consiglio , presa a maggioranza , o su richiesta della maggioranza dei membri della Confraternita.
Art. 32
§ I Al Consiglio Direttivo (Consiglio) spetta il governo ordinario della Confraternita ,attuando le linee programmatiche date dellAssemblea circa la vita dellassociazione e attenersi alle norme date dal diritto generale , dal presente Statuto e dallAutorità competente.
§II Lo stesso Consiglio è anche competente per lamministrazione dei beni della confraternita ed il compito degli atti ad essa relativi , secondo le norme richiamate al precedente comma.
Art. 33
§ I Il Consiglio è formato dal Priore , dal Vice Priore , dal Segretario , dal Tesoriere e da tre a sei Consiglieri o Massari, tutti eletti dallassemblea a tenore del precedente art. 30 e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto .
§ II Le adunanze del Consiglio si terranno almeno ogni trimestre .
Art. 34
Per quanto riguarda gli atti collegiali sia dellAssemblea che del Consiglio , per ciò che concerne le elezioni , ha la forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati , è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti ; qualora dopo due scrutini i suffragi fossero eguali, il Priore può dirimere la parità con un suo voto (cfr. can. 119 n .2 C.J.C.)
Art. 35
a) LAssistente ecclesiastico della Confraternita è il Parroco .
Spetta allordinario stabilire che in casi particolari lAssistente sia un sacerdote diverso dal Parroco ed, in tal caso , nominarlo.
b) LAssistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita e dei suoi membri.
c) Si richiede il consenso dellAssistente per la organizzazione delle iniziative di culto , di predicazione e di catechesi delloratorio . Se lAssistente è diverso dal Parroco , venga sentito anche questultimo, a tenore dellart. 18.
d) Partecipa alle Assemblee, con funzione di garante.
e) Partecipa- se lo ritiene opportuno anche alle adunanze del Consiglio Direttivo. Può farsi rappresentare da un Sacerdote da lui delegato. Non partecipa invece alle Assemblee o alle adunanze del Consiglio il Cappellano o Rettore dellOratorio che non sia anche Assistente Ecclesiastico , a meno che lOrdinario non disponga diversamente.
Art. 36
Il Priore indice e dirige le Assemblee e le adunanze del Consiglio; cura lorganizzazione ed il buon andamento delle funzioni sacre e delle altre iniziative della Confraternita ,osservando quanto prescritto dallo Statuto; cura la manutenzione degli immobili di proprietà della Confraternita , o in uso ad essa , così come la conservazione di quanto fa parte del patrimonio della Confraternita stessa .
Si impegna perché gli iscritti partecipino alla vita attiva della Confraternita stessa secondo le direttive diocesane, parrocchiali e quelle deliberate dal Consiglio secondo le proprie competenze. Conserva le chiavi dellOratorio ; firma la corrispondenza a meno che non ne abbia dato mandato al Segretario .
Al termine del mandato annuale deve inviare al Priorato la relazione sullattività svolta dalla Confraternita.
Art. 37
Il vice Priore fa le veci del Priore in sua assenza o per suo mandato , con le stesse competenze del Priore.
Art. 38
§ I Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni della Confraternita e li firma con il Priore : cura la corrispondenza e la sigla se firmata dal Priore; prepara e fa distribuire gli avvisi per la convocazione delle adunanze nonché gli avvisi vari agli ascritti.
§ II Ha cura scrupolosa dellarchivio della Confraternita .In particolare conserva:
a) il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti;
b) linventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita ; provvede a consegnare loriginale allUfficio Amministrativo Diocesano a tenore dellart. 51 §2. Di tali beni si farà documentazione fotografica da conservarsi ordinatamente fra i documenti della Confraternita .
Ha facoltà di far consultare documenti di carattere storico e non riservato , sotto la propria diretta vigilanza e responsabilità , a persone conosciute o che prestino sufficienti referenze ; non può invece consentire che alcuno , anche se membro della Confraternita , asporti o tenga presso di sé registri o altri documenti della Confraternita.
Art. 39
Il Tesoriere cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore, redige e tiene in ordine il Libro di cassa ; ha cura dei preziosi e dei fondi della Confraternita . I preziosi dovranno essere custoditi in cassette di sicurezza presso un Istituto bancario , intestate alla Confraternita e riprovata ogni consuetudine contraria , non potranno essere depositati presso privati , neppure se membri del Consiglio. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e deve presentarli entro il 31 marzo all'ufficio Amministrativo della Diocesi o al proprio Parroco.
Art. 40
I Consiglieri o Massari curano la raccolta delle offerte durante le sacre funzioni . in quanto membri del Consiglio , hanno mansioni direttive e coadiuvano il Priore e gli altri officiali della Confraternita.
CAPITOLO IX DELLE ELEZIONI
Art. 41
Le elezioni di cui allart. 30, avverranno preferibilmente nel mese di dicembre ogni tre anni , seguendo le norme stabilite.
Art. 42
§ I Hanno voce attiva e passiva tutti gli ascritti alla Confraternita , confratelli e consorelle, che non ne siano stati legittimamente privati . Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo né a revisori dei conti coloro che percepiscono emolumento fisso dalla Confraternita.
§ II A tutti gli aventi diritto al voto verrà inviata , a cura del Segretario , unitamente alla convocazione , a mezzo posta , almeno dieci giorni prima delladunanza generale , un elenco timbrato e siglato , con i nomi di tutti i membri della Confraternita che hanno voce passiva .
§ III I votanti potranno dare fino a otto preferenze , tracciando una croce accanto ai nomi scritti nella scheda ; ogni altro segno annulla la scheda.
§ IV La votazione sarà valida solo se i votanti effettivi saranno la maggioranza degli aventi diritto al voto
Art. 43
LAssemblea elettiva avrà il seguente svolgimento:
a) il Priore uscente darà il rendiconto morale e finanziario per i tre anni trascorsi;
b) lassemblea , per alzata di mano , a maggioranza , su proposta del più anziano membro , designerà il segretario di seggio e due scrutatori;
c) gli elettori depositeranno uno per uno la propria scheda nellurna, mentre il segretario prenderà nota dei votanti;
non si ammette il voto per delega o per procura;
il voto è segreto e non è ammessa lelezione per acclamazione;
d) si conteggeranno i votanti e , se la votazione è valida , si procederà allapertura dellurna ed allo spoglio pubblico delle schede alla presenza del Parroco, che funge da garante, o di un Sacerdote da lui espressamente delegato.
Art. 44
Lelezione delle cariche direttive può avvenire secondo le seguenti modalità:
A.
a. Conteggiate le preferenze, risulteranno eletti il Priore ed i Consiglieri, secondo lordine decrescente di voti ricevuti. Se due consiglieri hanno parità di voti, è nominato il più anziano.[*]
b. Entro dieci giorni dalla data delle elezioni , il Priore convocherà per iscritto coloro che lo seguono per numero decrescente di preferenze ricevute, unitamente al Parroco o Sacerdote da lui delegato.
Si procederà con scrutinio segreto secondo quanto previsto dellart. 46 c e d. allelezione di Vice Priore, Segretario,Tesoriere.
I restanti assumeranno lincarico di Consiglieri.
B).
a. Conteggiate le preferenze, risulteranno eletti a comporre il Consiglio coloro che hanno ricevuto più voti in ordine decrescente (da un minimo di sette fino a un massimo di dieci membri, a seconda di quanti consiglieri si è optato per formare il Direttivo) [*]
b. Entro dieci giorni dalla data delle elezioni il Consigliere che ha ottenuto
il maggior numero di voti , convocherà per iscritto , coloro che lo seguono per numero decrescente di preferenze ricevute, unitamente al Parroco o Sacerdote da lui delegato .Quindi si procederà con scrutinio segreto secondo quanto previsto dallart. 43 c) e d). allelezione di Priore, Vice Priore , Segretario , Tesoriere.
I restanti assumeranno lincarico di Consiglieri.
Luna o laltra modalità di elezione di Consiglio Direttivo avverrà per decisione dellAssemblea Generale ai sensi dellart. 30 al punto b).
Art. 45
§ I I primi due membri , che risulteranno non eletti allinterno del Consiglio ricopriranno lincarico di Revisori dei Conti
§ II Il Parroco o il Sacerdote da lui Delegato procederà alla proclamazione degli eletti con conseguente giuramento art. 50 (cfr. can. 1283 C.J.C.)
§ III Entro quindici giorni dalla data di formazione del Consiglio, sarà cura del Priore dare comunicazione scritta al priorato Diocesano circa la nuova composizione del Direttivo , il tutto vistato dal Parroco.
§ IV Nel caso qualcuno degli eletti rinunci, subentrerà chi lo segue per numero di voti.
______________________________________________________________
[*] In caso di parità di uno o più Confratelli ha diritto di accettare lincarico colui che ha maturato anzianità maggiore di vestizione. Qualora si presentasse parità anche in questultimo caso ha diritto di accettare colui che anagraficamente è più anziano.
§ V Coloro che hanno ricoperto per due trienni consecutivi la carica di Priore, Vice Priore , Segretario o Tesoriere non potranno riassumerla per il terzo triennio consecutivo . Se eletti consiglieri potranno comunque accedere ad altra carica allinterno del Consiglio.
§ VI Qualora il Priore in carica, per qualsiasi causa, non porti a termine il suo mandato , il Vice Priore assumerà la carica di Priore e proseguirà fino allo scadere del triennio iniziato con lultima assemblea elettiva.
Art. 46
Qualora, si debbano designare persone per incarichi particolari ad actum, provvederà il Consiglio , procedendo a maggioranza.
CAPITOLO X DEI BENI TEMPORALI DELLA CONFRATERNITA
Art. 47
La Confraternita, quando è riconosciuta in sede civile come persona giuridica, è soggetto capace di acquistare , possedere , amministrare, alienare i propri beni, che sono beni ecclesiastici, attenendosi alle norme vigenti , sia della legge civile , sia della legge ecclesiastica.
Art. 48
Quanto alle offerte si osservi il can. 1267 del C.J.C.
Art. 49
La rappresentanza legale della Confraternita riconosciuta come persona giuridica, spetta al Priore pro tempore. Il Consiglio Direttivo svolge la funzione di Consigli per gli Affari Economici (can. 1280 C.J.C. e art. 32 § II dello Statuto), salvi fatti i diritti dellAssemblea circa linformazione sullamministrazione e consenso per gli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 50
§ I Tutti gli amministratori sono tenuti ad adempiere il loro compito a nome della Chiesa, a norma del diritto (cfr. can. 1282 C.J.C.) ; prima di iniziare il loro incarico, assolvano agli adempimenti di cui al can. 1283, 1° : Prima che gli amministratori inizino il loro incaricodevono promettere , con giuramento davanti allOrdinario o ad un suo delegato , che terranno lamministrazione con diligenza e fedeltà.
§ II Essi sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con diligenza del buon padre di famiglia e devono attenersi a quanto prescritto dal can. 1284 § II C.J.C.
Art. 51
§ I Lamministrazione dei beni della Confraternita è soggetta alla vigilanza dellOrdinario e, per lui, dellUfficio Amministrativo Diocesano a tenore dei cann. 1276 e 1278 C.J.C.
§ II In particolare:
a) a cura del Segretario deve essere depositato presso il sopra citato Ufficio, linventario di tutti i beni mobili ed immobili, specie preziosi per valore storico ed artistico di cui allart. 38 §2 b) can: 1283 n. 3 ).
Ogni variazione intervenuta nel patrimonio, od aggiornamento dellinventario, deve essere comunicata al detto ufficio allatto della presentazione del bilancio consuntivo annuale;
b) il Tesoriere deve provvedere a presentare allo stesso Ufficio i bilanci preventivi e consuntivi annuali approvati dallassemblea entro il 31 marzo. Nella stessa circostanza deve anche presentare relazioni sulladempimento degli oneri di legati e di SS. Messe: il tutto vistato dal Parroco al quale devono essere in precedenza sottoposti i libri relativi.
Art. 52
Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli stabiliti dal Decreto Vescovile in data 26 agosto 1994 , riportato sulla Rivista Diocesana n.1 del 1995 a pag. 32 : Decreto generale per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 53
Quanto allalienazione, si ponga particolare attenzione a quella riguardante gli ex- voto e gli oggetti preziosi di valore artistico o storico per la cui validità è necessaria anche la licenza della S.Sede (cfr.1292 § 2).
Art. 54
Il Consiglio direttivo stabilirà ogni anno la quota da corrispondere da parte dei confratelli e delle consorelle , anche tenuto conto del variare del valore della moneta .
Lentità della quota stabilita va comunicata al Priorato per lapprovazione . Le quote vanno versate al Tesoriere.
Art. 55
Ai Revisori dei conti devono essere sottoposte le scritture contabili ogni semestre per il visto. Qualora riscontrino irregolarità, sono tenuti ad informare lUfficio Amministrativo.
Art. 56
Le confraternite sono tenute a corrispondere i contributi legittimamente imposti dal Vescovo a tenore del can. 1263 C.C.J.
Negli Oratori delle Confraternite abitualmente aperti ai fedeli si devono effettuare questue disposte dallOrdinario a tenore del can . 1266 C.J.C.
Art. 57
Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo ha il dovere di provvedere a trasmettere al Priorato la quota Statutaria, a seconda dellimportanza e della situazione economica della Confraternita.
Art. 58
La Confraternita che non sia riconosciuta in sede civile come persona giuridica , è un Ente Ecclesiastico , che deve attenersi alle vigenti norme canoniche sopra elencate negli articoli dal 48 al 56
CAPITOLO XI - INDICAZIONI PARTICOLARI
Art. 59
Si ponga particolare attenzione alla conservazione del proprio patrimonio artistico Si precisa che per procedere al restauro delle opere darte (crocefissi, quadri, statue, arredi, ecc.) va richiesta lautorizzazione scritta dallOrdinario, con allegato parere del Priorato , tramite gli Uffici Diocesani competenti.
La stessa norma deve essere osservata anche per la messa in opera di nuovi crocefissi.
Art. 60
Ogni Confraternita ha il dovere di coprire con Polizza di Assicurazione multirischi beni e persone : Oratorio, locali annessi, suppellettili, beni di valore storico ed artistico.
Ci si rivolga allUfficio dellEconomo Diocesano presso la Curia Vescovile per avere le indicazioni necessarie.
Art.61
LArchivio della Confraternita di cui allart. 38 § II deve essere accuratamente conservato e custodito dal degrado con gli accorgimenti che lodierna tecnica offre unitamente ai beni immobili di proprietà e in uso alla Confraternita (ad es. Il sistema di allarme).
CAPITOLO XII GRUPPO GIOVANILE
Art. 62
E opportuno che ogni Confraternita costituisca il proprio Gruppo giovanile. Questo dovrà godere di particolare attenzione da parte del Consiglio Direttivo. Per esso si organizzino iniziative particolari di carattere formativo e ricreativo, nonché quelle iniziative che promuovano e valorizzino lapporto dei giovani alla vita della Confraternita.
Non si manchi di inserire i giovani nello stesso Consiglio Direttivo.
CAPITOLO XIII ESERCIZIO DELLE OPERE DI MISERICORDIA
Art. 63
Tutte le Confraternite delle Diocesi sono sorte con finalità religiosa e insieme caritativa , nellesercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale.
In questo hanno assolto anche compiti che il progresso sociale attualmente attribuisce ad enti pubblici . Rimane tuttavia ampio spazio per lesercizio di tutte le opere di misericordia, tra le quali segnaliamo:
a) il volontariato in Ospedali e case di cura, inserendosi, se necessario , nelle strutture approvate dalla legge sanitaria;
b) lassistenza e la cura dei malati , lungodegenti, anziani impediti, a domicilio, specie quando i familiari non fossero in grado di provvedere;
c) visita periodica a malati, specie lungodegenti, ad anziani ospiti in casa di riposo, specialmente se appartenenti alla parrocchia nel cui territorio esiste la Confraternita;
d) il contributo alle iniziative della Caritas Diocesana , in particolare per lAvvento e la Quaresima di carità.
CAPITOLO XIV MUTUA ASSISTENZA
Art. 64
Il Consiglio designerà annualmente due confratelli o consorelle perché vadano a visitare, confortare e, se necessario , assistere i confratelli malati , provvedendo, se del caso, a disporli a ricevere i Sacramenti .
Si provveda pure, in caso di necessità economiche dei confratelli e consorelle, specie se malati , allaiuto materiale , nelle forme da stabilirsi.
CAPITOLO XV BUONA STAMPA
Art. 65
In ogni Confraternita si faccia opera di sensibilizzazione degli ascritti al dovere di utilizzare e diffondere la stampa cattolica, e di educarsi ed educare al vaglio critico cristiano delle trasmissioni radio televisive, che entrano in ogni casa.
CAPITOLO XVI PROMULGAZIONE DELLO STATUTO
Art. 66
Il presente Statuto, formato da 67 articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo.
Tale atto deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti a ciascuna Confraternita raccomandando particolarmente di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua parte .
Gli Statuti particolari ed i Regolamenti Interni delle singole Confraternite debbono essere rivisti ed adeguati, al più presto , al presente Statuto.
Saranno quindi sottoposti al Vescovo per lapprovazione.
Art. 67
Per quanto non regolato dal presente Statuto, valgono le norme Per le Associazioni dei Fedeli ed in particolare per le Associazioni Pubbliche contenute nel vigente Codice di Diritto Canonico, nonché le norme del Concilio
San Remo, 19 giugno 2009
Solennità del Sacro Cuore di Gesù
+ Alberto Maria Careggio
Vescovo di Ventimiglia - Sanremo
Don Claudio Bigarella
Cancelliere Vescovile
Si mantiene nel presente Statuto il termine generale "Oratorio" che è tradizionale per indicare gli edifici di culto delle Confraternite, pur tenendo conto che molti di tali "Oratori" hanno caratteristiche che giuridicamente, secondo la disciplina del Codice di Diritto Canonico vigente, li fanno annoverare tra le "Chiese" ,essendo stata soppressa la figura dell'Oratorio pubblico.